Non solo superbonus. Tra i bonus casa del modello 730, infatti, è prevista anche la detrazione dell’ecobonus (dal 50 al 75%) nella dichiarazione dei redditi 2021. Scopriamo come funziona e quali interventi ne danno diritto.
Come funziona l’ecobonus
L’ecobonus è un’agevolazione che consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires nella dichiarazione dei redditi per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione ecobonus spetta, inoltre, per:
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Le detrazioni per l’ecobonus, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Nel dettaglio, la detrazione ecobonus al 50% spetta per i seguenti interventi:
- schermatura solare;
- caldaie a biomassa;
- interventi relativi alla sostituzione di finestre e infissi;
- caldaie a condensazione (se in classe A; la detrazione sale al 65% se sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VII).
La detrazione ecobonus al 65% spetta invece per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- solari per produzione di acqua calda scaldaacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi.
È previsto, invece, l’ecobonus al 70 o al 75% per gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con un limite di spesa di 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione sale all’80% nel caso di interventi di risparmio energetico eseguiti sugli edifici che implicano anche una riduzione del rischio sismico.
Come ottenere la detrazione ecobonus
I documenti necessari per la detrazione ecobonus per il risparmio energetico nella dichiarazione dei redditi sono:
- la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, inoltre, devono essere trasmessi all’Enea telematicamente i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informa-tiva). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, all’Enea, specificando come riferimento: “Detrazioni fiscali-riqualificazione energetica”.
Le detrazioni per l’ecobonus devono essere inserite dai righi E61 e E62 del modello 730. In particolare, è necessario indicare:
- Colonna 1: Tipo intervento;
- Colonna 2: Anno;
- Colonna 3: periodo, solo se gli interventi sono stati effettuati nel 2013;
- Colonna 4: Casi particolari;
- Colonna 5: Periodo 2008 – Rideterminazione rate;
- Colonna 7: Numero rata,
- Colonna 8: Importo spesa;
- Colonna 9: Maggiorazione sisma (barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50%).
fonte: idealista